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Premi risultato: il regime agevolato necessita di un incremento

Con la risoluzione 78/E del 19.10.2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tramite la risposta ad un interpello, che non è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per i premi risultato (art. 1, commi 182 e ss., L. n. 208/2015 e successive modificazioni), se l’erogazione del premio non è subordinata ad un risultato incrementale.

Nell’interpello la società istante dichiara di aver sottoscritto un accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello, inserendo gli obiettivi e i parametri di misurazione relativi al Premio di risultato 2017, da erogare nel 2018. In particolare:

  • l’obiettivo della redditività è individuato nell’EBIT;
  • l’obiettivo di efficienza è dato dal miglioramento del rispetto dei termini di consegna.

La società chiede pertanto all’Agenzia delle Entrate se tali retribuzioni possano godere del regime agevolato.

Si ricorda, innanzitutto, che il regime agevolato per i premi risultato prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, di gran lunga quindi inferiore agli scaglioni Irpef (che partono con aliquota del 23%). E’ necessario, tuttavia, che i premi siano legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato del 25.03.2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in il 16.05.2016.
In questo decreto si stabilisce, inoltre, che "I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo."

Premesso ciò, l’Agenzia delle Entrate arriva alla conclusione che nel caso trattato nella Risoluzione 78/E/2018 non vi siano i presupposti per applicare il regime agevolato in quanto non è sufficiente definire l’obiettivo da raggiungere nel periodo di riferimento. Per poter godere del beneficio fiscale è fondamentale, infatti, che il risultato sia superiore a quello registrato nel periodo precedente l’inizio della fase di maturazione del premio. Nel caso prospettato dalla società manca il metro di confronto: la società si limita a stabilire nel contratto il raggiungimento di un valore stabile.

Tuttavia, nel caso in cui l’Ebit 2017 dovesse risultare incrementale rispetto a quello registrato nel 2016, al premio potrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Lo stesso vale anche in relazione ai tempi di consegna, ovvero qualora il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017, registri un miglioramento rispetto ai tempi  di consegna rilevati nel 2016.
 


Fonte: Fisco Oggi
News del: 29/10/2018


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