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Secondo acconto imposte: scadenza oggi 30 novembre 2018

Oggi 30 novembre 2018 è l’ultimo giorno per pagare il secondo acconto delle imposte 2018.
Per il calcolo delle imposte dovute è possibile utilizzare il metodo storico (sulla base all'imposta 2017 evidenziata nel quadro RN del mod. REDDITI 2018) o, in alternativa, quello previsionale, qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2018 minore rispetto al 2017. La scelta di un metodo piuttosto che di un altro riguarda la singola imposta.
Ecco un breve riepilogo sulle modalità di calcolo dell’acconto per varie imposte:

  • Irpef: 100% dell’importo indicato al rigo RN 34 “Differenza” del Mod. Redditi PF 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 Euro;
  • Addizionale regionale: non sono dovuti acconti;
  • Addizionale comunale: andava versato entro i termini di versamento del saldo Irpef (quindi luglio/agosto 2018);
  • Minimi 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 5% secondo le regole Irpef;
  • Minimi 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Minimi 2017 e forfetari 2018: acconto dell’imposta sostitutiva dei minimi, che andrà poi indicata nel quadro LM del Mod. Redditi PF 2019;
  • Ordinario 2017 e forfetario 2018: non si è tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva, inoltre applicando il metodo previsionale è possibile non versare l’acconto Irpef (o versarlo in misura inferiore rispetto a quello risultante con il metodo storico);
  • Forfetari 2017 e 2018: acconto imposta sostitutiva 15% secondo le regole Irpef;
  • Forfetario 2017 e ordinario 2018: acconto dell’imposta sostitutiva 2018, che andrà indicata poi nel modello REDDITI 2019;
  • Ires: 100% dell’importo indicato al rigo RN 17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del Mod. Redditi SC 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 20,66 Euro;
  • Irap: 100% dell’importo indicato al rigo IR 21 “Totale imposta” del Mod. IRAP 2018. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato è non superiore a 51,65 € (per le persone fisiche), a 20,66 € (per i soggetti IRES);
  • Cedolare secca: 95% dell’imposta dovuta per il 2017 e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRPEF. L’acconto non è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1 campo 5 è non superiore a 51,65 €;
  • Ivie ed Ivafe: acconto secondo le regole Irpef.

L’importo va versato tramite il Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

4034

Acconto Irpef

2002

Acconto Ires

3813

Acconto Irap

1794

Acconto Imposta sostitutiva minimi (5%)

1791

Acconto Imposta sostitutiva forfetari (15%)

1841

Acconto cedolare secca

4045

Acconto IVIE

4048

Acconto IVAFE

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/11/2018


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