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Carte regalo multiuso: IVA esigibile al momento dell'utilizzo

Con Risposta a interpello n 147 del 3 marzo l'Agenzia delle entrate si pronuncia in merito alle carte regalo monouso e multiuso e al relativo trattamento IVA.

In particolare fornisce chiarimenti ad una società che chiede conferma di come qualificare carte ragalo date ai clienti per acquisto prodotti:

  • in punti vendita sparsi sul territorio nazionale
  • su siti internet da loro gestiti

L'Agenzia dopo una lunga disamina sulla normativa che di seguito riassumeremo ha chiarito che le carte regalo come buono corrispettivo multiuso sono rilevanti ai fini IVA non quando la carta è emessa ma quando è utilizzata.

Riepiloghiamo l'interpello

L'istante è un Gruppo attivo nel settore della produzione e distribuzione di capi di abbigliamento e accessori. 

Ciascuna delle società italiane del gruppo è titolare di una propria rete di punti vendita presenti sul territorio dello Stato e si occupa della distribuzione in via esclusiva nel mercato italiano dei prodotti dei singoli marchi a ciascuna di esse riconducibili. 

Le stesse società effettuano vendite a distanza mediante il proprio sito internet specifico per ogni marchio da esse commercializzato.

Il gruppo effettua cessioni di beni sul territorio italiano anche per il tramite del sito internet della propria controllata identificata direttamente ai fini IVA in Italia. 

L'istante gruppo societario intende avviare in Italia un programma di emissione di un'unica carta regalo che consenta ai clienti di acquistare capi di abbigliamento di moda, accessori, casalinghi dei diversi marchi commercializzati da tutte le proprie società Italiane ed in tutti i siti di vendita online delle stesse società, nonché sul sito, a condizione che la consegna dei beni avvenga solo ed esclusivamente all'interno del territorio dello Stato. 

La Carta Regalo incorpora il diritto di essere accettata dalle società del gruppo come corrispettivo totale o parziale per l'acquisto di qualsiasi prodotto a loro marchio. Da ciò consegue che l'Istante può non coincidere con il soggetto presso il quale avviene l'utilizzo totale o parziale della Carta Regalo, la quale ha una validità di 36 mesi dalla data di acquisto e può essere utilizzata sino ad esaurimento del suo Valore Facciale. I prodotti acquistabili con la Carta Regalo sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria. 

Tuttavia, nel corso del periodo di validità della Carta Regalo è possibile che sia avviata la commercializzazione di prodotti ad aliquota agevolata quali prodotti di editoria. 

L'istante chiede se la Carta Regalo configuri ai fini IVA un buono corrispettivo multiuso ai sensi dell'art. 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972. 

L'agenzia risponde che viste le condizioni di utilizzo riportarte si tratta di carta multiuso.

Riepiloga innnanzitutto che l'art. 6-bis del DPR 633 del 1972 stabilisce che "per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative". 

L'art. 6-ter, stabilisce che il buono corrispettivo si considera "monouso" "se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto". 

L'Agenzia precisa però che la Relazione Illustrativa al decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141 ha chiarito che "nel caso di buono-corrispettivo monouso, al momento dell'emissione, devono essere noti "tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione)"

Dalle condizioni contrattuali che disciplinano l'utilizzo della carta regalo del caso di specie emerge che la stessa assume le caratteristiche di un buono-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis invece, in merito alla natura monouso o multiuso si osserva che dalle condizioni di utilizzo riportste nella istanza d'interpello che, al momento dell'emissione della carta regalo non è individuata né la tipologia di bene acquistabile (capi di abbigliamento, accessori, casalinghi), né la quantità, né l'aliquota prevista. 

Per questo non essendo soddisfatti tutti i requisiti richiesti dall'art. 6-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, così come puntualmente declinati dalla relativa Relazione Illustrativa, si ritiene che la Carta Regalo in questione rientri nella categoria dei buoni "multiuso", di cui all'art. 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972. 

In conclusione, in base al combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 6-quater, ne consegue che: "ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione" e che "la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi". 

Ossia, dalla qualificazione del buono come multiuso, discende che l'operazione diventi rilevante e la relativa imposta sul valore aggiunto esigibile, non quando la Carta Regalo viene emessa, bensì quando la stessa viene utilizzata dal possessore.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/03/2021


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