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Trasporto rifiuti: dall' 8 marzo la vidimazione digitale del formulario

Dal giorno 8 marzo 2021 è possibile la vidimazione digitale del formulario di identificazione dei rifiuiti.

Accedendo a Vivifir-Scrivania telematica Vidimazione Virtuale Formulario si potrà procedere ad una vidimazione vituale del formulario necessario al trasporto rifiuti messo a disposizione da Ecocamere. Sostanzialmente si autoproduce virtualmente il formulario vidimato.  Il formulario sarà conforme al Dm 145/1998.

Come si accede a Vivifir

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

La vidimazione virtuale è in attuazione dell’articolo 193, comma 5, del Dlgs 152/2006.

In particolare il su citato articolo, ricordiamo prevede che:

il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

  1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto;
  3. impianto di destinazione;
  4. data e percorso dell'istradamento
  5. nome ed indirizzo del destinatario.

Con il decreto di cui all'articolo 188 bis comma 1, sono disciplinati:

  • il modello del formulario di identificazione del rifiuto
  • e le modalità di numerazione, 
  • vidimazione, 
  • tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. 

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Si specifica che la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La modalità di vidimazione è alternativa a quella cartacea secondo la quale il formulario è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore.

La vidimazione vituale prevede due soli esemplari che vanno stampati e compilati. Una copia resta dal produttore e l'altra ccompagna i rifiuti.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/03/2021


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