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Antiriciclaggio: stabilite le procedure per il sistema di interconnessione UE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il Regolamento UE n 369/2021 del 1 marzo della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio sull Antiriciclaggio.

Dal 22 marzo entrerà in vigore per tutti i Paesi membri Ue il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi denominato con l'acronimo Boris (Beneficial ownership registers interconnection system).

Ricordiamo che la Direttiva 849 è relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che modifica il regolamento UN 648/2021 del parlamento Europeo.

Leggi qui la normativa sull'antiriciclaggio

Il regolamento di cui si tratta istituisce un sistema che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. 

Boris fungerà da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della V direttiva (Ue) Aml.

Il registro dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea:

  • il numero d’iscrizione nazionale e, per le società, l’identificativo unico europeo («EUID») loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese («BRIS») (4 )
  • nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal numero d’iscrizione nazionale. 

Gli utenti del BORIS devono poter cercare:

  • società, altri soggetti giuridici,
  • trust o istituti affini

utilizzando il numero d’iscrizione nazionale e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d’iscrizione nazionale.

Si precisa che a norma del regolamento gli Stati membri possono decidere di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini. Per quanto riguarda trust o istituti giuridici affini stabiliti a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono registrati nel registro dei titolari effettivi, tale deroga si applica solo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di operatività di Boris.

Dati da scambiare su Boris

L’insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine di istituto giuridico viene definito «record sulla titolarità effettiva».

Il «record sulla titolarità effettiva» include:

  • dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, 
  • dati sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, 
  • nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.

In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati sul profilo includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e sul numero d’iscrizione nazionale.

Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. 

Si rimanda all'art 30 paragrafo 5 e all'art 31 paragrafo 4 della Direttiva ue 849/2015 per le informazioni minime obbligatorie riguardanti:

  • titolare effettivo, 
  • interesse beneficiario,
  • identitatà del titolare effettivo

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/03/2021


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