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Innalzati i limiti al lavoro accessorio

L'inps ha pubblicato il 12 agosto sul proprio sito la circolare n. 149  di chiarimenti sul  lavoro accessorio , ossia il lavoro occasionale retribuito con i Voucher, o buoni lavoro. 
Il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015  pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2015- ha infatti abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003,  ampliando la possibilità di fare  ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi Il decreto  ha introdotto introduce importanti novità in ordine: 
  • al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
  • alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
  • all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
  • alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti. 
 
 I nuovi limiti alle prestazioni di lavoro accessorio passano  da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.   Rimane, invece, immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista. 
Con circolare n. 77 del 16 aprile 2015 è stato comunicato il valore della rivalutazione , in riferimento all’anno 2015,  che e paria 2.020 euro (lordo 2.693).  Le disposizioni  si applicano anche in agricoltura.
 
Un ' altra  importante novità è introdotta dall’art 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche.

Fonte: Inps
News del: 13/08/2015


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