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Lavoratori autonomi: valida la presunzione legale sui versamenti

La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di accertamento nei confronti di lavoratori autonomi, le presunzioni legali (art. 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973) vengono meno solo per i prelevamenti, mentre per i versamenti effettuati su conto corrente  è onere del lavoratore autonomo provare in modo analitico l’estraneità dei singoli movimenti al proprio reddito imponibile. (Corte di Cassazione, sentenza 19806 del 9 agosto 2017).

La vicenda processuale nasce dall’impugnazione da parte di un avvocato di un avviso di accertamento emesso a seguito della verifica dei movimenti effettuati sui propri conti correnti. L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione sia i versamenti che i prelevamenti non giustificati, considerandoli come ricavi.

La Corte costituzionale 228/2014 nel frattempo aveva stabilito che la presunzione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi, rilevava la contrarietà della stessa al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo “arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”, dichiarando, quindi, l’illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione “limitatamente alle parole ‘o compensi’”.

La Cassazione, con la sentenza n. 19806/2017, ha ribadito che “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti”. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/09/2017


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