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Domande contributi figurativi per aspettativa entro il 30.9.2017

Con il messaggio 8 settembre 2017, n. 3499 l’INPS fornisce indicazioni  sulle  domande di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa per incarichi politici o sindacali  che va presentata  a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa. Sono anche allegati i modelli di domanda e delle attestazioni per datori di lavoro o organizzazioni sindacali.

La scadenza vale anche per le aspettative di durata pluriennale sempre in riferimento ad incarichi dell'anno solare precedente

L'inps ricorda anche che  :

  • L’istanza di accredito figurativo non può essere sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva .la tutela previdenziale della contribuzione figurativa, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia.
  • Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa e nemmeno per provare una durata dell’aspettativaincompatibile con quanto documentato nell’originale provvedimento d nelle relative proroghe.
  • L’art. 3 del d.lgs. n. 564/1996, oltre a definire le caratteristiche delle cariche sindacali per le quali è previsto il beneficio della contribuzione figurativa, specifica che tali cariche devono essere previste dalle norme statutarie. Tra l’altro, richiede che le cariche sindacali siano attribuite formalmente.
  • Le sedi territoriali, secondo diligenza e prudenza, possono  effettuare gli opportuni accertamenti al fine di acquisire elementi di certezza e chiarimenti in merito a situazioni che hanno rilevanza ai fini dell’accreditamento dei contributi.

 


Fonte: Inps
News del: 13/09/2017


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