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Rimborso IRAP: la Cassazione chiarisce quando รจ negato

"La costante ripetizione negli anni dei costi evidenziati nel quadro RE di ciascuna dichiarazione... può ben assumersi quale indice significativo circa la persistenza dell'elemento di organizzazione quale fattore idoneo alla produzione di reddito aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'attività riferibile alla sola persona del professionista".

Sulla base di questo dettato, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4235/2017 si è pronunciata su un caso avente ad oggetto il rimborso IRAP. 

Il caso in esame muove dal ricorso presentato da un professionista contro la sentenza della CTR Lazio nel 2009, la quale confermando la decisione del giudice di prime cure, rigettava il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in merito all’istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Il ricorrente denuncia il fatto che la C.T.R. nel 2009, non abbia opportunamente giustificato la propria decisione di considerare l’esistenza di costi sostenuti e dalla loro costante ripetizione negli anni, come indice dell’esistenza di un'autonoma organizzazione. Secondo il professionista infatti, i costi riportati nel quadro RE della propria dichiarazione, riguarderebbero “…beni mobili normalmente utilizzati per l'esercizio di qualsiasi attività libero professionale (autovettura, mobili, arredi e attrezzature di modesta entità); oneri di locazione relativi all'immobile adibito a studio professionale; spese generali e di rappresentanza…”.

A riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che il dettato secondo cui "la costante ripetizione negli anni dei costi evidenziati nel quadro RE... può assumersi a indice significativo", va interpretato nel senso che:

  • la sola esistenza dei dati contenuti nel quadro RE, non è sufficienti a fondare né la pretesa di rimborso mossa dal contribuente, né tanto mento la pretesa impositiva dell’ente riscossore;
  • però l’entità e la natura dei suddetti costi giustifica l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP quando "...il capitale investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista, ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura che fungano da fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo..".

Quanto alla denunciata assenza di motivazione sollevata dal ricorrente, la Corte ha chiarito che trattandosi di istanza di rimborso, spetti al ricorrente - e non l'Ufficio – l’onere processuale fornire la prova che consenta una più approfondita indagine dell’autorità giudicante.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/11/2017


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