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Fatturazione Elettronica 2018: regole per gli intermediari

Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha diramato il provvedimento n° 117689/2018 con le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica.
I servizi delegabili sono:

  •  Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
  •  Registrazione dell’indirizzo telematico

Nel provvedimento viene chiarito quali azioni possono essere considerate in merito alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati; in particolare:

  1.  ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI
  2.  consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  3.  consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
  4.  consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante;
  5.  consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
  6.  esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
  7.  consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  8.  indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  9.  utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Per quanto riguarda invece il servizio di Registrazione dell’indirizzo telematico, questo consente di indicare al SdI “l’indirizzo telematico”, quindi una Pec o il codice destinatario, del soggetto che si decide debba ricevere le fatture elettroniche. Atro servizio consentito nell’ambito della registrazione è quello di generare il QRCode per l’acquisizione automatica di tutte le informazioni necessarie, ai fini della fatturazione, del soggetto delegante.
Per quanto riguarda i soggetti a cui è possibile conferire la delega, a differenza di quanto era stato detto in occasione del Video Forum che L’Esperto risponde ha organizzato qualche settimana fa con l’Agenzia delle entrate, il provvedimento fa esclusivo riferimento agli intermediari individuati dall’ articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La modalità per conferire la delega è prevista all’interno dell’area riservata agli utenti Entratel o Fiscoonline, oppure presentando l’apposita modulistica presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In assenza di una diversa indicazione, la delega conferita ha validità di quattro anni ma può essere revocata in qualsiasi momento.

Il testo del Provvedimento è allegato a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/06/2018


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