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Fattura elettronica 2018: anche l’autofattura dovrà seguire le nuove regole

La regolarizzazione dell’acquisto di beni o servizi per i quali non è stata emessa la corrispondente fattura deve essere regolarizzata attraverso la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.lgs 471/1997. Secondo tali disposizioni infatti, per evitare la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro, è prevista una procedura di regolarizzazione.

In particolare si potrebbero verificare due distinti casi:

  • mancata emissione della fattura
  • ricezione di una fattura irregolare

Nel primo caso il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia alla Agenzia delle Entrate.

Se invece è stata ricevuta una fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, deve essere emesso un documento integrativo in duplice esemplare in cui devono essere riportate le medesime indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. Nel momento in cui viene eseguita l’intera procedura, l’Agenzia delle Entrate rilascia una copia dell’autofattura emessa con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento.

Con l’avvento della fatturazione elettronica è necessario che tale procedura si concretizzi attraverso il Sistema Di Interscambio e sarà quindi possibile evitare di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per la consegna dei documenti cartacei; dal punto di vista tecnico è previsto dalle specifiche in materia di fatturazione elettroniche che tale tipo di fattura sia identificata con il codice TD20.

Attraverso un’interpretazione estensiva, si ritiene che la stessa modalità possa essere utilizzata per sanare tutte le ipotesi in cui sia necessario emettere autofattura oppure procedere all’integrazione per sanare eventuali irregolarità, purché la controparte sia residente o abbia una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Unico limite infatti all’obbligo di fattura elettronica si ha nel momento in cui la controparte non sia un soggetto italiano bensì comunitario o extracomunitario. In questi casi tuttavia non è fatto divieto di emettere fattura elettronica, deve però essere consentito alla controparte di ricevere la fattura nel formato cartaceo e dovranno comunque essere adempiuti tutti gli obblighi previsti per questo tipo di operazioni.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/09/2018


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