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Fattura elettronica differita 2019: come comportarsi

L’introduzione dell’obbligo di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a partire dal 1°gennaio 2019 sta sollevando non poche perplessità circa l’emissione delle fatture differite. Cerchiamo di capire cosa è richiesto dalla disciplina attuale e cosa cambierà eventualmente con l’avvento della fattura elettronica.

Come noto, l’art. 21 del dPR 633/1972 conferisce la possibilità di emettere la fattura relativa ad un insieme di operazioni effettuate nel corso del mese nei confronti di uno stesso soggetto, in un esemplare “riassuntivo” entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

In particolare il comma 4 dell’Art.21 in esame recita: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo… nonché per le operazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

In caso di fatturazione differita è importante ricordare che il momento di esigibilità dell’Iva coincide con quello di effettuazione dell’operazione; in considerazione di quanto detto, l’imposta non dovrà essere contabilizzata a debito nel mese di emissione della fattura ma nel mese in cui le operazioni si considerano effettuate.

Purtroppo nel corso degli anni si è generata una prassi scorretta, anche conseguentemente al fatto che alcuni programmi non erano attrezzati per separare il momento di esigibilità dell’imposta da quello di emissione/registrazione della fattura, per cui molti contribuenti, per ovviare a tale problema, erano soliti emettere fatture differite (entro il 15 del mese successivo) ma recanti la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità. La fattura deve infatti essere emessa entro un determinato lasso di tempo, 24 ore se si tratta di fattura immediata e 15 giorni se si tratta di fattura differita, ma deve recare la data del giorno in cui realmente viene emessa. Pertanto una fattura emessa in data 9 febbraio, relativa al mese di gennaio, dovrà riportare come data fattura il 9 febbraio e non potrà essere retrodatata al 31 gennaio.

Pare opportuno ricordare in questo contesto che se la registrazione di una fattura immediata può essere posta in essere entro 15 giorni dalla data di emissione, la registrazione di una fattura differita deve essere contestuale alla sua emissione in base a quanto disciplinato dall’art.23 dPR 633/1972.

Con l’entrata in vigore della fattura elettronica cambia esclusivamente la modalità di emissione e non la disciplina sottostante. Inoltre, proprio in virtù del processo di informatizzazione della fattura, sarà impossibile emettere una fattura con una data anteriore rispetto a quella di reale predisposizione ed invio del documento. Per la corretta applicazione della disciplina in termini di liquidazione periodica Iva sarà quindi necessario che tutti i programmi di contabilità diano la possibilità di distinguere il momento di fatturazione/registrazione dal periodo in cui l’iva esposta dovrà rientrare nella liquidazione di competenza.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/09/2018


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