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Fatture inesistenti 2019: la Guardia di Finanza dice cosa controllare

Per la dimostrazione di buona fede nell'ambito di fatture soggettivamente inesistenti quali sono i comportamenti del contribuente che dimostrano la buona fede nell'ipotesi di fornitore reperito su internet i cui prezzi sono concorrenziali relativamente ad un'attività esclusivamente commerciale senza magazzino? E' stata questa una delle domande poste alla Guardia di Finanza nel corso di Telefisco 2019. 

In linea generale infatti nel caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione d'imposta dell'imposta può essere disconosciuto solo quando l'amministrazione finanziaria dimostri la conoscenza o la conoscibilità del cessionario della frode operata dal cedente. In tale situazione è il contribuente cessionario che deve provare di

  • non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo non era l'emittente della fattura ma un altro soggetto;
  • di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto (ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso).

Come riportato sul Sole 24 ore del 1/2/2019 (pagina 20) la Guardia di Finanza ha chiarito che non assumono rilievo

  • la prova della regolarità formale delle scritture contabili
  • la prova della regolarità formale dell'avvenuta effettuazione dei pagamenti
  • la prova dell'inesistenza di un vantaggio conseguito per prezzi di vendita conformi o superiori alla media.

Fermo restando che quando la Guardia di Finanza effettua le indagini per il contrasto alle frodi IVA opera anche come polizia giudiziaria e che pertanto ha le potestà d'indagine prevista nel codice penale, nella tabella che segue ecco qualche indicazione su come il contribuente possa assolvere l'onere probatorio posto a suo carico:

VERIFICHE PREVENTIVE FATTURE INESISTENTI
Esibizione di e-mail, fax o lettere  che dimostrino che i rapporti sono intercorsi o direttamente con l'impresa o con soggetti alla stessa riconducibili

Adozione di tutte le misure preventive necessarie per evitare frodi come:

  • controllo dell'esistenza e dell'effettiva operatività del fornitore presso il registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
  • controllo della qualifica del soggetto con cui si hanno avuto i rapporti e se sia riconducibile all'impresa indicata in fattura.

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 06/02/2019


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