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Corretta emissione delle note di variazione IVA e tax free shopping

Dal 1° settembre 2018 l'emissione delle fatture relative al cd. tax free shopping devono essere effettuata in modalità elettronica. Le operazioni coinvolte sono le  cessioni di beni per un importo complessivo, comprensivo di IVA, superiore a 154,94 euro a soggetti che non siano residenti o domiciliati nell’Unione Europea, per proprio uso personale o familiari e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione. Le cessioni in oggetto possono 

  • essere effettuate senza applicazione dell’IVA 
  • essere effettuate con diritto al rimborso dell’imposta applicata

a condizione che l’uscita del bene dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo a quello di emissione della fattura e sia comprovata dal visto doganale. La fattura vistata dalla dogana deve rientrare nella disponibilità del cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

In assenza dell’apposizione del visto il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta, mentre nel caso di diritto al rimborso il soggetto matura il diritto al recupero dell’imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro IVA. Per dare attuazione a quanto previsto nel 2016 è stato creato il sistema OTELLO 2.0, mediante il quale avviene l’emissione in modalità elettronica delle fatture per il tax free shopping.

Nella Risoluzione 58 dell'11 giugno 2019 l'istante ha chiesto quale siano gli adempimenti da effettuare nel sistema OTELLO 2.0 in caso di visto concesso o negato.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che considerato che le note di variazione – siano esse in aumento o in diminuzione – hanno la funzione di rettificare l’ammontare di una operazione per la quale sia stata in precedenza emessa una fattura rispettandone il contenuto  le stesse devono rispettare le regole di emissione delle relative fatture, le quali vanno emesse, a partire dal 1° settembre 2018, in modalità elettronica. Pertanto, anche le note di variazione, sia ove riguardino l’imponibile e l’imposta di una operazione di tax free shopping, sia qualora si riferiscano alla sola imposta, devono essere emesse attraverso il sistema OTELLO 2.0.

Inoltre, le Entarte hanno sottolineato che la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 54505/RU del 22 maggio 2018, avente ad oggetto “Art. 4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (obbligo di emissione in modalità elettronica per le fatture tax free dal 1° settembre 2018) - Istruzioni operative per l’utilizzo di OTELLO 2.0 e per la gestione del periodo transitorio (fatture tax free emesse fino al 31 agosto in modalità cartacea)”, ha specificato che ogni singola operazione di cessione (e dunque ogni fattura che la documenta e l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile) risulta univocamente identificata da OTELLO 2.0 mediante la notifica del c.d. “codice richiesta”, che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario. Per operare la variazione non sono consentiti riferimenti cumulativi e non è, altresì, possibile l’utilizzo di strumenti alternativi al sistema OTELLO 2.0. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/06/2019


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