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Corrispettivi di settembre 2019: entro oggi 31.10 invio senza sanzioni

I contribuenti obbligati dal 1° luglio 2019 all'invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri (perchè in possesso di un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro) che non hanno inviato i dati di settembre entro il termine ordinario di 12 giorni, possono effettuare l'invio telematico entro oggi 31 ottobre 2019, senza applicazione delle sanzioni.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell' articolo 6 del DPR 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, è prevista una moratoria delle sanzioni, ovvero le sanzioni previste dal comma 6 del DLgs. 127/2015, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi, per questo periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2019), solo in caso di invio dei dati oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97, in particolare:

  • una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500,00 euro,
  • nonché una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi)

Tuttavia, per chi ancora non è riuscito a dotarsi in tempo di registratore telematico ovvero, per la tipologia di attività condotta, non può usare la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo sopra richiamato (decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti) non sono applicabili sanzioni se si continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019, ovvero utilizzando i servizi “alternativi” messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una “fase transitoria”, prevista appunto dal Dlgs. 127/2015, che consente agli operatori economici di dotarsi del registratore telematico in tempi più ampi ma, comunque, non oltre il 31.12.2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000, e non oltre il 1° luglio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Per consentire – in questa fase transitoria – la sola trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (per i quali si è continuato ad emettere scontrino o ricevuta fiscale), è possibile utilizzare i servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

È possibile anche utilizzare una procedura stand alone, scaricabile sul PC fisso, per predisporre il file della comunicazione contenente i dati dei corrispettivi giornalieri e poi effettuare l’invio del file (mediante upload) all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” a questo link è possibile scaricare il software, seguendo le istruzioni presenti sulla pagina.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 31/10/2019


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