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L’indennità per la perdita avviamento commerciale non è soggetta a Iva

Con una articolata e motivata sentenza n. 29180/19 depositata il 12/11/19 la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – conferma la natura risarcitoria dell’indennità di avviamento e la sua esclusione da Iva.

Per la Cassazione l'indennità ex art. 34 L.392/1978 cit. non costituisce una prestazione che entra a far parte della prestazione principale («prezzo»), bensì è legata a un evento fisiologico (la cessazione del contratto, con perdita della disponibilità dei locali dell'impresa), che si colloca successivamente e all'esterno del funzionamento tipico del contratto di locazione.

Il fatto che l’indennità è commisurata ai canoni versati non fa dedurre  nessuna corrispettività, in quanto la protezione dell'avviamento non è una obbligazione che incombe sul locatore e il canone è preso in considerazione quale mero strumento di commisurazione dell'indennità.

La Corte  pertanto, conferma  la precedente  giurisprudenza , secondo cui l'indennità per perdita  dell'avviamento di cui all'art. 34 L. n. 392/1978 non costituisce corrispettivo del contratto di locazione e rientra tra le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, penalità, ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 15 d.P.R. n. 633/1972, le quali non concorrono a formare la base imponibile IVA (Cass., Sez. III, 7 giugno 2006, n. 13345, cit.; Cass., Sez. III, 11 luglio 2006, n.15721; Cass., Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8559).
 


Fonte:
News del: 18/11/2019


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