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Comunicazione anomalie sui corrispettivi telematici: CIVIS non necessario

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul suo sito ha chiarito che, a seguito di comunicazione di anomalia per i corrispettivi,  ove si sia proceduto correttamente con la registrazione tramite fattura, non occorre alcuna comunicazione. Ma andiamo con ordine.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) aveva, nei giorni scorsi, reso noto che, erano state recapitate da parte dell’Agenzia Entrate, delle comunicazioni di anomalia sui corrispettivi telematici. Si ricorda che, per i soggetti superanti i 400.000 euro di volume d’affari, la trasmissione elettronica dei corrispettivi era già obbligatoria a partire dal 01/07/2019.

In particolare ove dal quadro VE della dichiarazione precedente, relativa ai dati 2018, si fossero superati gli euro 400.000,00 di volume d’affari e fossero state effettuate operazioni verso consumatori finali, risultanti dal quadro VT, la comunicazione di anomalia riguardava la mancata trasmissione dei corrispettivi telematici. In realtà, è stato chiarito con la risposta ad interpello 149/2019 ( ribadita a Telefisco 2020 dall’Agenzia delle Entrate) che, ove si sia provveduto alla sostituzione dello scontrino telematico con la fattura elettronica, inviata nei termini dei 12 giorni,  anche per i consumatori finali, non è obbligatorio l’invio telematico dei corrispettivi. Si chiarisce che per i soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica, ovvero i contribuenti minori e i forfettari, la trasmissione telematica dei corrispettivi è correttamente sostituita dalle fatture cartacee.

L’agenzia delle Entrate, mediante un comunicato stampa, ha precisato che non è necessario comunicare mediante CIVIS, qualora i soggetti economici si fossero comportati correttamente sostituendo scontrini con fatture elettroniche. La comunicazione necessita di chiarimenti, da fornirsi mediante il canale CIVIS, ove si sia omessa invece la trasmissione telematica dei corrispettivi in assenza di fattura elettronica ed occorrerà ravvedersi ai sensi del art 2 comma 6 D Lgs 127/2015 ( sanzione 100% ravvedibile) e  trasmettere i corrispettivi in ritardo.

Ecco il comunicato stampa:


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/02/2020


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