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Fatture differite 2020: guida ai codici TD24 e TD25.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale n. 99922 del 28 febbraio 2020 a decorrere dal 1° ottobre 2020 sarà inderogabilmente accettato dal Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate solo ed esclusivamente l’utilizzo del nuovo tracciato xml (1.6) in sostituzione del precedente (1.5) pena la non accettazione della registrazione delle fatture.
Per consentire un agevole periodo transitorio, slitta al 4 maggio 2020 l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per gli operatori IVA o per i loro intermediari appositamente delegati ovvero per il consumatore finale.
Il suddetto provvedimento reca diversi cambiamenti al “TipoDocumento” e in particolare per ciò che attiene le fatture differite saranno previsti i seguenti codici:

  • TD24 fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 ossia fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero collegata a idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio.
  • TD25 fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, ossia fattura differita per triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente.

A titolo esemplificativo si prenda l’esempio di un esercizio commerciale soggetto alla memorizzazione e all’invio telematico dei corrispettivi

  • quando il commerciante consegnerà il bene al cessionario, inserirà nel documento la P.IVA del suo cliente e provvederà all’invio dei dati.
  • successivamente, sorto l’obbligo di emettere la fattura differita, inserendo il numero del documento preventivamente annotato, segnalerà al Fisco la necessità di escludere tale documento dai corrispettivi, includendolo invece tra le fatture di vendita.

Tale operazione avrebbe lo scopo di evitare una doppia annotazione ed escludere una doppia tassazione.

Con il nuovo codice TD24 specifico per le fatture differite art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 l’operazione su citata dovrebbe avvenire, da sistema, in automatico, ossia il codice TD24 verrebbe immediatamente riconosciuto    .
Riepilogando i vantaggi in via generale, della nuova codifica introdotti dal provvedimento direttoriale n. 99922 del 28 febbraio 2020 per le fatture differite sarebbero:

  • l’immediato riconoscimento e l’immediata selezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI) del tipo di fattura registrata.
  • l’immediato riconoscimento e l’immediata selezione all’atto della consultazione dei registri anche da parte degli operatori, contribuenti o soggetti delegati dagli stessi.

Per quando riguarda invece la “NaturaDocumento” i codici da utilizzare per definire la natura delle operazioni verranno in alcuni casi maggiormente dettagliati a garanzia di una maggiore chiarezza.

A titolo d’esempio si riporta il Codice N2 e il Codice N3 che prevederanno un ulteriore dettaglio:

  • Codice N2 per operazioni non soggette verrà scisso in: N2.1 e N2.2
  • Codice N3 per operazioni non imponibili verrà scisso in:
    • N3.1 esportazioni
    • N3.2 cessioni intracomunitarie
    • N3.3 cessioni verso San Marino
    • N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni
    • N3.5 operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento
    • N3.6 altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/03/2020


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