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Processo tributario: prorogato il processo da remoto fino al 30 aprile

L’art’ 27 del Decreto Ristori recante “Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario” aveva stabilito che fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 e ove sussistano:

  • divieti, 
  • limiti, 
  • impossibilità di circolazione 

su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

Tale disposizione viene automaticamente prorogata fino al 30 aprile vista la modifica apportata dal DL n 2 del 14 gennaio alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Si è peraltro previsto che le udienze si svolgano anche solo parzialmente da remoto.

Ricordiamo che quando la discussione sia disposta da remoto la segreteria della commissione comunica alle parti almeno tre giorni prima della trattazione l’ora e le modalità di collegamento.

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto sono assunti come presso la sede dell’ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione da remoto le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, richiesta con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. 

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione:

  • di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali 
  • di un termine di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini suddetti, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto degli stessi termini. 

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

Si ricorda infine che con Decreto Mef n 46 dell’11 novembre 2020 sono state fissate le regole di svolgimento del processo tributario dal remoto (art 16 comma 4 legge 136 del 2018 e art 27 del Decreto Ristori)

Per approfondimento di rimanda alla notizia intitolata Processo tributario da remoto: ecco le regole del Ministero delle Finanze


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 21/01/2021


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