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Nuove norme in materia di ISA: ecco cosa cambia con il Semplificazioni

Con l'articolo 24 del DL semplificazioni, viene esteso anche al periodo d’imposta 2022 quanto disposto dal “Decreto Rilancio”in merito agli ISA. Veniva in particolare stabilito che:

 

 

 

art. 148, comma 1, lettera a)

fossero definite specifiche metodologie, basate su analisi ed elaborazioni, utilizzando – anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione – direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica

 

art. 148, comma 1, lettera b)

potessero essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, dopo aver valutato le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti

Viene invece al contempo soppressa la disposizione secondo cui i termini per: 

  • l'approvazione degli indici – ordinariamente prevista entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
  • per la loro eventuale integrazione – a regime da effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;

erano differiti, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione degli indici. Pertanto, per il solo periodo d’imposta 2022 vengono ripristinati i termini previsti dal D.L. 50/2017 per l’approvazione/integrazione degli ISA

Quando riportato in precedenza non vale infatti per i periodi successivi al 2022: per questi viene infatti previsto che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. A loro volta, le eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali.

Da notare che, relativamente al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso:

  • al 31.12.2019
  • al 31.12.2020

Allo stesso modo, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso:

  • al 31.12.2020
  • al 31.12.2021.

Fonte:
News del: 16/08/2022


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