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Credito d'imposta ricerca e sviluppo fino al 2019 ma rimodulato

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013, c.d. Decreto Destinazione Italia, è stato rimodulato dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 35 e 36) ed ora è riconosciuto, per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016), a favore di tutte le imprese (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni) che investono in attività di ricerca e sviluppo. Il credito è ora pari al 25% (e non più al 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (anziché € 50.000) in ciascuno dei periodi d'imposta. Tra le spese ammissibili all'agevolazione rientrano ora anche quelle sostenute per competenze tecniche e privative industriali relative ad invenzioni industriali e biotecnologiche (lett. d). Il credito spetta nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo indicati alle lett. a) e c) del comma 6 dell'art. 7, cioè assunzione di personale altamente qualificato e costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative. Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta va indicato in Unico, ma non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/01/2015


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