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Incentivi ricercatori che rientrano dall'estero, esteso il periodo

La Legge di Stabilità 2015 ha modificato la norma di cui all'art. 44, D.L. n. 78/2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), estendendo il periodo di osservazione. In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, si esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero per almeno 2 anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31.07.2010) ed entro i 7 anni solari successivi (anziché 5) vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Lo stesso vale per la formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Gli incentivi si applicano ora nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 3 (anziché 2) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/01/2015


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