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Bonus gasolio autotrasportatori, online il software per il 3° trimestre 2015

L'Agenzia delle Dogane, con una nota del 23 settembre 2015, ha reso noto che sul proprio sito è stato reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione dei consumi di gasolio effettuati nel periodo 1° luglio - 30 settembre 2015, necessaria per usufruire del bonus gasolio da parte degli autotrasportatori. Si ricorda, infatti, che a seguito del D.L. n. 1/2012, l'agevolazione è divenuta trimestrale (e non più annuale) ed il resoconto periodico va prodotto entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Pertanto, con riferimento al 3° trimestre 2015, l’adempimento deve essere assolto a cominciare da oggi 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2015. Il modulo può essere presentato on line, servendosi del Servizio telematico Edi delle Dogane oppure in formato cartaceo. Per il periodo luglio/settembre 2015, la quota rimborsabile è pari a 214,18609 euro per mille litri di prodotto. Il bonus è rimborsabile o fruibile in compensazione (codice tributo F24 “6740”). Il beneficio relativo al 3° trimestre 2015 può essere utilizzato in compensazione fino al 31.12.2016, mentre l'istanza di rimborso di quanto rimasto fuori dalla compensazione va presentata entro il 30 giugno 2017.
L’agevolazione, da quest’anno, non può essere applicata nel caso in cui il veicolo rifornito appartenga alle categorie “Euro 0 o inferiore” (articolo 1, comma 233, Legge n. 190/2014), condizione che l’autotrasportatore deve attestare nella dichiarazione presentata per usufruire del credito. In particolare, visto che la disciplina comunitaria classifica i veicoli a partire dagli “Euro 1”, sono considerati appartenenti alla classe “Euro 0 o inferiore” i mezzi la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa Ue.
 
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 01/10/2015


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