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Versamenti UNICO 2016: le date entro cui ravvedersi

Lunedì 22 agosto 2016 è scaduto il termine per effettuare i versamenti di UNICO 2016 prorogati con la maggiorazione dello 0,40%. Da ieri, è partita la fase in cui è possibile sanare la propria posizione con il fisco, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Dal 1° gennaio 2016, inoltre, è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D. Lgs 158/2015 che ha ridotto al 15% la sanzione prevista in caso di versamento spontaneo entro i 90 giorni.

La prima cosa a cui prestare attenzione è la data da cui far partire il calcolo di sanzioni e interessi  dovuti con il ravvedimento operoso. Per far ciò è necessario distinguere tra due scadenze:

  • scadenza ordinaria (16 giugno o  7 luglio 2016 nel caso in cui si applichi la proroga);
  • scadenza con maggiorazione dello 0,4% (16 luglio o 22 agosto nel caso in cui si applichi la proroga).

Attenzione: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente non ha versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro i successivi 30 giorni (cd. termine lungo) la data cui far partire il ravvedimento è quella di naturale scadenza cioè 16 giugno o 7 luglio.

Si ricorda che:

  • i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento sprint cioè entro i 15 giorni successivi alla scadenza→ la sanzione base è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo ed è pari all’1 per cento.
  • i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento breve cioè dopo i 15 giorni successivi alla scadenza ma entro i 30 giorni successivi→ la sanzione base è ridotta a 1/10 ed è pari all'1,5 per cento.
  • i versamenti effettuati con il cd. ravvedimento lungo, cioè oltre il mese successivo ma entro i 90 giorni successivi alla scadenza, la sanzione applicabile è ridotta a 1/9 ed è pari all’1,67%
  • i versamenti effettuati oltre i successivi 90 gironi ma entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione→ la sanzione è ridotta a 1/8 del minimo ed è pari al 3,75%.

Le date entro cui ravvedersi

Per i soggetti che:

  • possono beneficiare della proroga, l’omesso versamento del saldo 2015, o acconti 2016, potrà essere sanato, con la sanzione dell’1,67% (cioè 1/9 del 15%) entro il prossimo 4 ottobre 2016;
  • non possono beneficiare della proroga la riduzione potrà essere applicata per i ravvedimenti posti in essere entro il 14 settembre 2016.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/08/2016


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