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La tassazione degli utili black list

Il Decreto internazionalizzazione ha introdotto alcune novità anche nella disciplina della tassazione degli utili provenienti da regimi fiscali privilegiati.

In particolare ha:

  • circoscritto gli utili soggetti a tassazione integrale;
  • previsto un credito d’imposta per utili e plusvalenze rientranti nell’esimente di cui all’art. 167, co. 5, lett. a), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E del 4.08.2016, è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti importanti relativi alle ultime modifiche intervenute nella disciplina delle controlled foreign companies e dei criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, nonché nella disciplina del trattamento degli utili provenienti da tali Paesi e della disciplina del credito d’imposta estero.

Il decreto internazionalizzazione ha introdotto una definizione più chiara dell’espressione “utili provenienti”.

Nella formulazione attuale il regime di integrale tassazione si applica, infatti, ai dividendi relativi a:

a) partecipazioni dirette in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

b) partecipazioni indirette nelle società sub a), detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie che non siano localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Si distingue dunque tra partecipazioni dirette e indirette: solo nel caso di partecipazione indiretta è richiesto il requisito del controllo delle società estere che si interpongono nella catena partecipativa.

I dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati saranno integralmente assoggettati a tassazione, mentre la distribuzione riferibile agli utili della controllata interposta potrà beneficiare del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile.

A tal fine il contribuente deve provvedere a una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti, supportata da adeguata documentazione che consenta all’Amministrazione finanziaria di risalire la catena distributiva.

Per l’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata per i dividendi percepiti fino all’entrata in vigore del DM 30 marzo 2015, vale l’inclusione o meno nella black list di cui al DM 21 novembre 2001; mentre per quelli conseguiti successivamente rileva sia l’inclusione nella black list sia comunque il criterio del livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Diversamente per i i dividendi distribuiti a partire dal 2016 si applica solo il criterio del livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Un’ulteriore modifica alla disciplina della tassazione degli utili da partecipazione distribuiti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, introdotta dal decreto internazionalizzazione, riguarda l’attribuzione al soggetto controllante residente di un credito, ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all’estero da tali società,  nel caso in cui il contribuente dimostri il ricorrere dell’esimente di cui all’art. 167, co. 5, lett. a), del TUIR, cioè nell’ipotesi in cui la società controllata estera svolga un’effettiva attività industriale commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/09/2016


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