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Voluntary disclosures 2017: riepilogo dopo la proroga al 2 ottobre

La procedura di collaborazione volontaria (cd. Voluntary Disclosures) è stata prorogata al 30 settembre, termine che cadendo di sabato viene spostato al 2 ottobre 2017 dal DPCM del 28 luglio 2017. Per evitare di commettere errrori sulle tempistiche, è necessario ricordare che la ricevuta di ricezione dell'istanza che è indispensabile per trasmettere la documentazione assieme alla relazione di accompagnamento, è disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio della domanda all'agenzia delle Entrate, salvo cause di forza maggiore.

Per quanto riguarda la relazione e la documentazione integrative, devono essere trasmesse entro il 2 ottobre, a mezzo pec, all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta. Questa data non è stata ritoccata dal DPCM del 04/08/2017 che ha posticipato solamente l’ultima data utile per il primo invio dell’istanza dal 31 luglio al 30 settembre. 

Dovrebbe ritenersi, inoltre, valida anche la precisazione fornita durante la voluntary 1 con Provvedimento Prot. n. 2015/13193 del 30/01/2015 e riportata anche nelle attuali istruzioni ministeriali al modello di istanza di collaborazione volontaria, dove è previsto che “In caso di istanza integrativa trasmessa dopo il 26 settembre, l’invio dei “documenti” e delle “informazioni” può avvenire nei cinque giorni successivi.” Considerato che ad oggi la prima istanza può essere inviata dopo il 26 settembre, grazie alla proroga del 04 agosto, si dovrebbe poter inviare la relazione e la documentazione integrativa entro i cinque giorni successivi. 

Una importante semplificazione presente nella voluntary disclosure 2.0 consiste nel poter indicare i dati riferiti alle attività oggetto di procedura fino al momento della presentazione dell'istanza di accesso nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 2 ottobre 2017 evitando così di indicare i dati stessi nel quadro RW e nei quadri RM e RT delle dichiarazioni dei redditi per il 2016 e per il 2017.

La scelta comporta l'obbligo di versare le imposte sostitutive, nonché l'Ivie e l'Ivafe, entro il prossimo 30 settembre prorogato sempre al 2 ottobre perchè sabato, comprese le sanzioni ridotte (da “ravvedimento operoso”) e gli interessi sui versamenti tardivi rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017.  

La circolare 21/E del 2017 precisa opportunamente che in caso di presentazione di istanza integrativa – che può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017 – il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione dell'istanza integrativa stessa.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 07/09/2017


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