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Bonus ricerca e sviluppo: Circolare per le operazioni straordinarie

Nuova circolare di chiarimenti delle Entrate sul bonus ricerca e sviluppo nei casi di operazioni straordinarie. In particolare, con la circolare 10/E del 16 maggio 2018 l’Agenzia affronta gli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito sono interessati da operazioni straordinarie, come

  • trasformazioni,
  • fusioni,
  • scissioni
  • conferimenti.

Per prima cosa, nelle sue 43 pagine, il documento di prassi analizza le principali casistiche di operazioni straordinarie, per indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l’Agenzia afferma che saranno tutelate quelle imprese che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Quindi

  • nessuna sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare.
  • se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.

La circolare individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

  • l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
  • l’autonomia dei singoli periodi di imposta;
  • il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Il documento contiene anche numerosi esempi pratici:

  • Nei casi di trasformazione, viene chiarito che l’operazione deve essere neutrale ai fini dell’esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall’ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione.
  • Quanto alle fusioni, l’Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. 
  • Per le scissioni, la soluzione indicata è quella dell’attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa.

Il documento di prassi è disponibile anche in allegato a questo articolo. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/05/2018


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