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Credito d'imposta investimenti pubblicitari: nessun allegato alla domanda

Entro il 22 ottobre 2018 è possibile richiedere il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione introdotta dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, che hanno effettuato (o intendono effettuare) nel 2018, investimenti pubblicitari incrementali, possono presentare la comunicazione per fruire del bonus fiscale. Entro lo stesso termine va inviata anche la dichiarazione sostitutiva, riguardante gli investimenti effettuati nel 2017, in questo caso nel modello dovrà essere barrata la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Ma è necessario allegare qualche documento? La risposta a questa domanda, è arrivata il 26 settembre 2018 con la pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'Editoria e l'Informazione delle FAQ.Come chiarito, nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati.
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare

  • copia della comunicazione per l'accesso
  • copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario)
  • copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/10/2018


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