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Professioni non organizzate 2018: chiarimenti del Mise

Col fine di assicurare la corretta applicazione della L. 14 gennaio 2013 relativa alle Professioni non organizzate, promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n° 3708/C. Inoltre sono state comunicate alcune indicazioni operative alle quali le associazioni dovranno attenersi propedeuticamente all’iscrizione nell’ elenco tenuto dal Mise.

L’elenco delle professioni non organizzate in ordini e collegi è distinto in tre sezioni:

  1. Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore)
  2. Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa.
  3. Forme aggregative: sono quelle associazioni, previste dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni professionali.

Le associazioni in esame devono rendere pubblici sui propri siti web: l’atto costitutivo, lo statuto, il regolamento, l’indicazione precisa dell’attiva professionale esercitata dagli associati, l’organigramma dell’associazione, i requisiti per la partecipazione e deve essere ben chiara l’assenza dello scopo di lucro.

In caso di associazioni iscritte nella seconda sezione dell’elenco di cui sopra, nel sito web devono essere pubblicati: il codice di condotta, l’elenco degli associati, l’indicazione delle sedi regionali, la presenza di una struttura tecnico scientifica dedita alla formazione permanente. Inoltre deve essere indicato l’eventuale possesso di una certificazione di conformità delle competenze di riferimento (UNI) e deve essere data la possibilità al cittadino di richiedere informazioni o inviare reclami attraverso appositi “Sportelli per il cittadino”.

Le associazioni in questione, ovvero quelle che rilasciano l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, devono porre particolare attenzione sul tema dell’attestato che rilasciano; non deve esservi alcuna confusione sul fatto che l’attestato in questione non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l’iscrizione, le garanzie fornite all’utenza e l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Per quanto riguarda la vita associativa e i ruoli all’interno di essa, il Ministero ha ritenuto che nel rispetto della par condicio le cariche sociali non possano essere attribuite per un periodo superiore ai 5 anni mentre possono essere conferiti, anche a vita, degli status tra cui ad esempio quello di socio fondatore o onorario, purché queste cariche non inficino la democraticità dell’associazione.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
News del: 05/10/2018


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