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Mascherine e altri DPI esenti da IVA per la durata dell'emergenza covid

Il Decreto Rilancio conferma l’inserimento a regime delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale (DPI) usati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nella lista di quei beni soggetti ad aliquota ridotta al 5%, ma per il periodo emergenziale ne prevede l'esenzione.

In ragione della sussistenza dello stato di emergenza e in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020 relativa alle misure immediatamente adottabili per mitigare l’impatto della pandemia, il comma 2 dello stesso art 130 bis, stabilisce che le cessioni di detti beni e altri indicati al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.).

Viene cioè per questo periodo riconosciuta l’applicazione di una aliquota IVA pari a zero senza togliere il diritto alla detrazione Iva all'acquisto.

Tutto ciò era stato annunciato in grandi linee dal presidente Conte alla fine del mese di aprile quando si era provveduto a fissare il prezzo delle mascherine ad un importo di 0,50 centesimi di euro al pezzo.

I DPI elencati dall’art. 130 bis sono numerosi e tutti inerenti a dispositivi necessari per il contenimento del contagio o per affrontare la malattia conclamata.

A titolo esemplificativo se ne elencano alcuni e si evidenzia che  i DPI anti covid sono inseriti nella Tabella A, parte II BIS, allegata al DPR del 26 ottobre 1972 tramite il nuovo comma 1-ter:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile e altri
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche
  • e altri

Ricordiamo che l’art 3 commi 2-3 del DPCM del 26 aprile 2020 ai fini del contenimento della diffusione del virus, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, ha previsto che gli individui presenti sull’intero territorio nazionale dovranno usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire cumulativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

Restano esclusi da tale obbligo i bambini sotto i sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con questi ultimi.

Si precisa che la popolazione generale può utilizzare:

  • mascherine di comunità,
  • mascherine monouso
  • mascherine lavabili anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che al contempo garantiscano comfort, respirabilità, di coprire dal mento al di sopra del naso.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/05/2020


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