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Domanda entro il 21 giugno per il riesame del Bonus lavoratori dello spettacolo

Il decreto Cura Italia all'art. 38 ha previsto per i lavoratori dello spettacolo un indennità di 600 euro per il mese marzo estesa poi dall'art. 84 del Decreto Rilancio ai mesi di aprile e maggio.

I beneficiari iscritti al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo sono ricompresi in due platee:

  • lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva, nel medesimo anno, un reddito non superiore a 50.000 euro;

e per i mesi di aprile e maggio anche  i

  • lavoratori con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva nel medesimo anno un reddito non superiore a 35.000 euro.

Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente.

Coloro che, con il requisito dei 30 contributi giornalieri, hanno già presentato domanda per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda anche per il mese di aprile.

Per chi si è visto rifiutare la domanda l'INPS con il messaggio n. 2263 del 1° giugno l’INPS fa sapere che è in corso il riesame d'ufficio delle domande poichè potevano risultare mancanti i requisiti NON per effettiva assenza degli stessi ma per ritardo delle comunicazioni relative dei datori sul numero di giornate di lavoro effettuate dai collaboratori o dipendenti con contratti a termine.

Qualora la propria domanda non sia oggetto di riesame d'ufficio, vi sarà la possibilità di presentare richiesta di riesame entro il 21 giugno 2020. Le eventuali cause di rifiuto possono avere a che fare con la mancanza di uno dei seguenti requisiti:

1. almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, (in caso di rifiuto della domanda si riceverà il codice respinta: PALS_30)
Pur in presenza di un’attività lavorativa, la mancanza delle denunce contributive ovvero un numero di giornate denunciate inferiore a 30 impedisce il riconoscimento del bonus.
2. un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione, (in caso di rifiuto della domanda si riceverà il codice respinta: PALS_50.000)
Il reddito di riferimento è il reddito imponibile previdenziale derivante da attività di spettacolo al netto della quota contributiva a carico del lavoratore (per il 2019).
3. alla data del 17 marzo 2020 non titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente, (in caso di rifiuto della domanda si riceverà il codice respinta: LAV_DIP)

Il termine per la richiesta del riesame è fissato al 21 giugno 2020 o comunque entro 20 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza del rifiuto.

Il lavoratore che ha ricevuto uno di questi codici come rifiuto può presentare, qualora abbia documentazione probante valida all’accoglimento ed entro i termini suddetti, una domanda di riesame con le seguenti modalità:

  • usando il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, allegando i documenti richiesti per lo stesso;
  • usando le caselle di posta istituzionali dedicate denominate: [email protected], con la specifica della località della Struttura territoriale competente (ad esempio [email protected] - Per accertarsi si può contattare la sede telefonicamente)

Attenzione va prestata al fatto che, stando a quanto riportato nell’Allegato 3 alla nota dell’INPS, i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro intermittente in corso al 17/03/2020, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, non hanno diritto all’indennità Covid in quanto titolari di un rapporto di lavoro di tipo subordinato (cfr. D.Lgs. n. 81/2015).

Diversamente, i rapporti di lavoro autonomo in corso alla data del 17/03/2020 non sono preclusivi al riconoscimento del bonus per i lavoratori dello spettacolo.


Fonte: Inps
News del: 04/06/2020


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