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La legge di Liquidità rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi

La proroga di circa un anno dopo rispetto all’originaria data prevista per l’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell’Insolvenza, lascia efficaci le norme già entrate in vigore. Ciò è confermato dalla Legge n. 40 del 6 giugno 2020 di conversione del Decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

L’art. 5 attua un importante intervento normativo, disponendo il differimento dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell’Insolvenza (di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155). Resta comunque ferma l'efficacia delle disposizioni del Codice in questione già entrate in vigore.

La proroga di circa un anno dopo rispetto all’originaria data prevista per l’entrata in vigore della Riforma è stata effettuata mediante modifica dell’art. 389, comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

L’intervento ha natura procedurale e risponde a due principali finalità:

-              permettere a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo prassi già consolidate senza dubbi interpretativi e procedurali;

-              superare la fase più acuta dell'epidemia, facendo tornare gradualmente alla normalità l'intero sistema economico.

La proroga si è resa necessaria in quanto il contesto attuale di crisi del sistema produttivo ed economico, anche a seguito dell’emergenza sanitaria potrebbe compromettere la piena applicazione della riforma. Si ricorda infatti che la filosofia del nuovo codice è quella di salvare il maggior numero possibile di imprese, adottando lo strumento liquidatorio come ultima risorsa.

La Legge Liquidità ha comunque confermato che le disposizioni del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza già entrate in vigore dal 16 marzo 2019, restano pienamente efficaci. Tra queste si ricordano le previsioni relative al nuovo obbligo di adeguare gli assetti organizzativi alla rilevazione tempestiva della crisi a carico di  tutte le imprese in forma societaria o collettiva e l’ampliamento delle Società a responsabilità limitata obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore mediante l'abbassamento delle soglie per tale nomina.

L’art. 5 della legge Liquidità, che dispone il rinvio generale del codice della crisi intende pertanto preservare la finalità della Riforma e cioè quella di intercettare  lo stato di crisi, tramite un sistema di segnalazione e allerta e di intervenire tempestivamente sulla stessa evitando così le procedure liquidatorie.


Fonte:
News del: 09/06/2020


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