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Versamenti Iva e ritenute in scadenza a novembre sospesi dal decreto Ristori bis

Stop ai versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, è quanto disposto dall'articolo 7 del DL 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis).

I soggetti interessati dalla sospensione sono:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (si tratta ad esempio delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi),
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, 
  • i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge (ad esempio si tratta delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non), ovvero che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

Oggetto della sospensione sono i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai versamenti

  • delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta
  • dell'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
    • dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
    • dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali, 
    • dell’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
    • dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Tabella di sintesi

per consultare le Regioni che attualmente rientrano nelle zone arancioni e rosse e che di conseguenza, possono beneficiare delle sospensioni dei versamenti in scadenza oggi 16 novembre qui di seguito riepilogate, leggi l'articolo "Italia divisa in 3 fasce di rischio nel nuovo Dpcm in vigore dal 6 novembre"

SOGGETTI

ZONE

VERSAMENTI TRIBUTARI SOSPESI

Soggetti che esercitano le attività economiche sospese di cui all'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020Tutto il territorio nazionale
(domicilio fiscale, sede legale o sede operativa)
  • Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali in scadenza il 16.11;
  • Versamenti Iva:
    - liquidazioni Iva (mensile e trimestrale) in scadenza il 16.11,
    - versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari in scadenza il 30.11,
    - versamento della 9° rata dell’Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale in scadenza il 16.11)
Soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazioneZona arancione” e “zona rossa
(domicilio fiscale, sede legale o sede operativa)
Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’ nell'Allegato 2 del DPCM del 03.11.2020
Zona rossa
(domicilio fiscale, sede legale o sede operativa)
Soggetti che svolgono attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operatorZona rossa
(domicilio fiscale, sede legale o sede operativa) 

Per le altre sospensioni e proroghe previste dal decreto Ristori bis, leggi anche:


Fonte:
News del: 16/11/2020


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