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Contributo a fondo perduto: al via le domande per gli operatori IVA montani

Con Provvedimento n 36282/2021 del 5 febbraio 2021 del Direttore delle Entrate si apre una nuova finestra temporale per la presentazione di domande di contributo a fondo perduto specificatamente rivolte a vantaggio:

  • degli operatori Iva classificati come totalmente montani
  • che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19) e che non hanno presentato domanda nel periodo stabilito precedentemente 15 giugno – 13 agosto 2020.

Nel provvedimento si specifica che mediante l’apposito modello, le istanze devono essere trasmesse tra il 10 e il 24 febbraio prossimi, utilizzando esclusivamente la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Si precisa che nel caso in cui in cui l’ammontare del contributo, calcolato in base alle indicazioni dell’articolo 25 del “Rilancio”, sia superiore a 150mila euro, oltre alla trasmissione via web, il modello, comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia), deve essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato in formato pdf tramite Pec all’indirizzo: [email protected]..

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Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà:

  • dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito (articolo 60, comma 7-septies, DL Agosto) 
  • l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. 

La somma verrà poi accreditata direttamente sul conto corrente con Iban indicato nella richiesta.
Il beneficio spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.
Nel provvedimento in esame sono anche disciplinate le norme di controllo da parte della Amministrazione Finanziari in merito alla esistenza dei requisiti e in caso di indebita fruizione emersa dagli stessi, l’Agenzia recupera l’importo e applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso (ex art 13 comma 5, Dlgs n. 471/1997), più gli interessi.
L’operatore che ha ricevuto il contributo non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente la somma con i relativi interessi, tramite versamento con modello F24, senza possibilità di compensazione. 

Di seguito verranno con Risoluzione della Agenzia delle Entrare istituiti i codici tributo necessari.

Si specifica che il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/02/2021


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