Con Decreto MISE pubblicato in G.U. del 2 novembre n 261 vengono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della agevolazione a sostegno dei marchi italiani all'estero. Agevolazione a sostegno dei marchi italiani: i soggetti beneficiariAi sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono: - le associazioni rappresentative delle categorie produttive;
- i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
I soggetti beneficiari al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già registrato ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato. Il possesso dell'idoneo titolo di cui sopra deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi la durata temporale dell'attività di uso e/o gestione del marchio stesso. In caso di contitolarità del marchio, è necessario che vi sia l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione. I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) avere sede legale in Italia; b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361; c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile. Agevolazione a sostegno dei marchi italiani: presenta la domandaLe domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021, pena l'irricevibilità della domanda stessa. Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale - al seguente indirizzo PEC: [email protected]
- indicando nell'oggetto «AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE
La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. SCARICA QUI I FAC-SIMILE Si assume quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione. L'Allegato 1 e l'Allegato 2 devono essere altrsì trasmessi in formato Word. Domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai commi precedenti non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione. La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76). Agevolazione a sostegno dei marchi italiani: ammontare della agevolazioneL'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili (si rimanda al decreto per l'elenco delle stesse) L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato. Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro. Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore. In ogni caso, non sarà possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali è stata concessa l'agevolazione. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione così definitivamente determinata non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria. In ogni caso, l'agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.500.000,00 più eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all'annualità 2020.
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