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Contributo a fondo perduto COVID-19: restituzione per il soggetto dichiarato fallito

L'articolo 1 del Decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. La norma prevede che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto. In vari documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Queste stesse indicazioni valgono per il «CFP COVID-19 decreto sostegni» e nella risposta all'interpello 414 del 8 agosto 2022

L'articolo 1, comma 1 del decreto 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis dispone che «Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.» Il successivo comma 2, ha previsto che «Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo».

Contributi a fondo perduto e fallimento

Nel caso in esame l'istante dichiara di aver ricevuto il contributo, dopo aver presentato apposita istanza nel presupposto di possedere i requisiti e, di aver ottenuto successivamente, in data 19 luglio 2021, anche il contributo di cui al Decreto Sostegni bis, nonostante fosse stata dichiarata fallita in data 24 maggio 2021, ovvero, in data antecedente al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (cosiddetto decreto "Sostegni bis"), entrato in vigore il 26 maggio 2021. Al riguardo si osserva che sono compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate.

Alla luce del fatto che il soggetto che ha presentato istanza di interpello è stato dichiarato fallito in data ... 2021, non può fruire del contributo di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto Sostegni bis, poiché già alla data di entrata in vigore della disposizione appena menzionata risultava «oggetto di procedura concorsuale per insolvenza». Va da sé che si determina la medesima conclusione anche in relazione al contributo di cui al "decreto sostegni".

Attenzione va prestata al fatto che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).


Fonte:
News del: 10/08/2022


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