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Mini voluntary 2018: versamento di quanto dovuto

Prevista la possibilità per ex AIRE e ex frontalieri di aderire alla procedura di collaborazione volontaria per la tassazione dei redditi di lavoro (dipendente e autonomo) conseguiti all'estero. Le Entrate hanno affrontato il tema della cd. "mini voluntary disclosures" con la recente Circolare 12/E/2018, dove sono stati risolti alcuni dubbi. Com'è noto, la nuova procedura è limitata ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia e ai loro eredi, rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un’attività di lavoro dipendente o autonomo all’estero, in quanto in precedenza iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri, e consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dall'attività lavorativa. 

In generale, la procedura di collaborazione si perfeziona con il versamento del 3% a titolo di

  • imposte,
  • sanzioni
  • interessi

del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Qualora il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sia pari a zero o negativo, ai fini della determinazione degli importi su cui applicare l’aliquota del 3% occorre considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016, in cui almeno una di tali voci (valore o giacenza) sia positiva o sia superiore a zero.

L’articolo 5-septies prevede, al comma 3, che i contribuenti che intendono avvalersi della procedura di regolarizzazione provvedono “spontaneamente” al versamento delle somme dovute, cioè mediante versamento diretto con modello F24 Elide. La medesima disposizione prevede che il versamento può essere 

  • effettuato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018
  • ripartito in tre rate mensili di pari importo, in tal caso
    • il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018
    • le successive rate saranno maggiorate di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3%annuo (decreto MEF 13 dicembre 2017).

Attenzione: ai fini del versamento non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
L’autoliquidazione da parte del contribuente istante costituisce quindi un adempimento necessario ai fini del perfezionamento della procedura, che si realizza al momento del versamento integrale di quanto dovuto in un’unica soluzione o in forma rateale, sempreché ovviamente il quantum versato risulti congruente con gli importi dovuti. 

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 02/07/2018


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