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Clausola vessatoria: la Cassazione spiega quando serve il consenso esplicito

Nuova Ordinanza della Cassazione sulla validità delle clausole vessatorie. Infatti, in alcuni casi, il contenuto di una determinata clausola può essere gravoso per il contraente debole perchè limita i suoi diritti o cede determinate facoltà al contraente forte, e pertanto tali clausole non sempre sono efficaci. In particolare, in base all'articolo 1341 del codice civile  le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte

  • limitazioni di responsabilita',
  • facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,
  • sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi,
  • tacita proroga o rinnovazione del contratto,
  • clausole compromissorie
  • deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.

Con la recente ordinanza 17939/2018 la Corte di Cassazione ha ricordato come le tutele previste nel codice civile abbiano lo scopo di "sollecitare in modo adeguato l’attenzione del contraente debole allo scopo di consentirgli di pervenire a una sottoscrizione consapevole del contenuto di una condizione a lui sfavorevole.". Pertanto è valida ed ha efficacia la clausola vessatoria firmata con il "richiamo al numero" della stessa anche senza accennare al contenuto,  ma ha escluso la validità «di un mero richiamo cumulativo, a clausole vessatorie e non". L'efficiacia di una firma sotto l'elenco cumulativo di clausole vessatorie e non è possibile se oltre alla mera indicazione del numero sia presente benché sommariamente, il contenuto di ciascuna.

Requisiti validità clausola vessatoria:

Richiamo al numero della clausola vessatoria Clausola valida ed efficace
Richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non Clausola non valida
Richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non con indicazione sommaria del contenuto Clausola valida

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 20/09/2018


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