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Rimborso Iva assolta all'estero: domande entro il 30.09.2018

Ancora pochi giorni al 30 settembre, termine ultimo per presentare le istanze di rimborso Iva da parte dei contribuenti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello che effettua il rimborso. In particolare, per i seguenti soggetti:

  1. Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato
  2. Soggetti passivi Iva stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea
  3. Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità

il 30 settembre 2018 è l’ultimo giorno per l'invio delle istanze di rimborso Iva (articoli 38-bis1, 38-bis2, 38-ter del D.P.R. 633/1972), in relazione a beni e servizi acquistati e importati. Lo rende noto l'Agenzia con un comunicato di ieri, dove precisa che il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo.

Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 18/2010, recependo le nuove regole comunitarie (Dir. n. 2008/9/CE), il legislatore ha modificato la normativa sulle modalità di rimborso dell'IVA assolta in altri Stati UE sia dai soggetti passivi nazionali che esteri.
In particolare, la disciplina riguarda:

  • le istanze di rimborso IVA presentate da soggetti passivi nazionali con riferimento all'IVA assolta in altri Paesi UE (art. 38-bis1 DPR n. 633/72);
  • le istanze di rimborso IVA presentate da soggetti passivi residenti in altri Paesi UE per l'IVA versata in Italia (art. 38-bis2 DPR n. 633/72);
  • i rimborsi spettanti ai soggetti extracomunitari relativi all'imposta per gli acquisti effettuati in Italia (art. 38-ter DPR n. 633/72).

 

Modalità di presentazione della richiesta di rimborso IVA annuale

Ricordiamo brevemente le modalità di richiesta di rimborso iva per le tre categorie di soggetti.

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati (art. 38-bis1 DPR n. 633/72), possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. L'Agenzia delle entrate a sua volta, provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:

  1. non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione;
  2. ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
  3. si e' avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  4. si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.

Nel caso in cui si verifichino tali ipotesi l'Agenzia delle Entrate, cui era stata indirizzata la richiesta di rimborso, notifica al contribuente il mancato inoltro della stessa, con possibilità, comunque, per tale soggetto di presentare relativo ricorso.

I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza (art. 38-bis2 DPR n. 633/72), possono chiedere il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il cittadino comunitario non residente in Italia deve presentare la richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana.

I soggetti italiani che vantano un credito IVA presso un altro stato devono presentare la propria richiesta di rimborso tramite l’Agenzia delle entrate utilizzando i Servizi Telematici (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). La richiesta di rimborso va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche quella in inglese e francese) e gli importi devono essere indicati in euro. Può essere presentata per periodi non superiori all’anno e non inferiori a tre mesi (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18 del 2010).

La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.

Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a tre mesi potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale. Per esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale. Per le richieste relative a un trimestre l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro (se inferiore, il rimborso sarà annuale); per le richieste relative all’anno, invece, l’importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

I soggetti non stabiliti nell’Unione europea, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia), possono chiedere il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano (art. 38-ter DPR n. 633/72) in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati:

  • sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali. Non sono, quindi, più possibili richieste semestrali
  • le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento.

La richiesta di rimborso, che deve essere effettuata utilizzando il modello Iva 79 deve essere indirizzata a: Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara
La trasmissione può essere effettuata tramite:

  • consegna diretta
  • servizio postale
  • "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.
La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail peressere contattati dall'Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l'indicazione dell'esistenza o meno del pro-rata e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso.

 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 27/09/2018


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