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Crollo ponte Genova: stop agli adempimenti tributari e contributi di aiuto

Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari aventi scadenza compresa tra il 14 agosto e 1° dicembre 2018, nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA residenti e delle imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova Ponte Morandi) del 14.08.2018.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 6 settembre 2018 pubblicato in GU del 13.09.2018 n. 231, che ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.

In particolare:

  • nell’allegato 1 al presente decreto è riportato l’elenco delle persone fisiche non titolari di partita Iva interessate dalla misura di favore
  • nell’allegato 2 la l'elenco dei soggetti Iva.

La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero la disposizione per la quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.

Viene infine precisato che le liste appena pubblicate non sono chiuse, ma che, sulla base di eventuali comunicazioni del Dipartimento della protezione civile con successivo decreto del MEF, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, per i quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta.

Sempre nella giornata del 13 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché dirette a intraprendere ogni iniziativa necessaria al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

Tra le misure principali in favore della popolazione di Genova colpita dal crollo del viadotto Morandi:

  • viene istituito un contributo di sostegno per tutti i soggetti coinvolti dalle ordinanze di sgombero o che hanno subito danni materiali,
  • alle imprese danneggiate dal crollo, si riconosce un contributo finalizzato alla mitigazione dei pregiudizi sofferti, impregiudicati i diritti risarcitori nei confronti degli eventuali responsabili.

Sono altresì introdotte misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa dei traffici portuali, prevedendo l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona logistica semplificata per il porto e il retroporto, nonché misure immediate per favorire la viabilità e i collegamenti in entrata e in uscita da Genova, implementando il trasporto pubblico locale.

Si istituisce poi la figura del Commissario straordinario per consentire di procedere alla celere ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, nonché per attuare ogni misura idonea a superare le conseguenze degli eventi dannosi.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
News del: 17/09/2018


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