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Perdite su crediti su errori contabili: possibile presentare l'integrativa

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle perdite di crediti nella Risposta 12 del 21 settembre 2018. Il documento di prassi, affronta il caso della società Alfa istante, esercente attività d’impresa in contabilità ordinaria, che nel 2017 ha individuato e corretto un errore contabile relativo all’imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce la società Beta, effettuata mediante la chiusura della voce “credito verso Cliente” e imputazione della posta negativa di patrimonio netto, in conformità al principio contabile OIC 29. Per la società istante, la perdita avrebbe dovuto essere imputata nell’esercizio di competenza 2013, in quanto la procedura di concordato preventivo, alla quale la Società Beta era stata ammessa nel 2008, è stata dichiarata esecutiva dal Giudice dell’esecuzione nel 2013.

Nella Risposta 12/2018, la società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate:

  1. quale sia il corretto periodo d’imposta di competenza al quale imputare la perdita su crediti e
  2. se la deducibilità di tale componente negativo sia ammessa, ove la contabilizzazione dell’errore sia avvenuta mediante imputazione del relativo componente direttamente a patrimonio netto anziché al conto economico.

Nel rispondere le Entrato hanno chiarito che il credio andava stralciato nel bilancio del 2013 e che 

  • la deduzione della relativa perdita su crediti fosse consentita dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, avvenuta nel 2008, fino all’esercizio in cui sarebbe dovuta avvenire la cancellazione dal bilancio del credito medesimo (quesito n. 1);
  • l’errore contabile commesso possa essere emendato mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore Unico Società di persone 2014 riferita al periodo d’imposta 2013, sul presupposto della rilevazione della correzione di un errore contabile nel bilancio d’esercizio 2017 (quesito n. 2).

Entrando nel merito del chiarimento, l’articolo 101, comma 5, del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa se risultano da elementi certi e precisi. Per presunzione di legge gli elementi di certezza e precisione si ritengono sussistenti in alcuni casi specifici, tra i quali rientrano quelli in cui il debitore sia assoggettato a una delle procedure concorsuali, quali

  • il fallimento,
  • la liquidazione coatta amministrativa,
  • il concordato preventivo,
  • l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Tale disposizione normativa è stata oggetto di interpretazione autentica precisando che “l’articolo 101, comma 5 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili". 

Pertanto la società istante può procedere alla deduzione della perdita sul credito vantato nei confronti della Società Beta mediante presentazione di una dichiarazione integrativa Unico società di persone 2014 per i redditi 2013.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/09/2018


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