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Data fattura: sanzioni in caso di tardiva trasmissione

Attenzione alle imposte per tardiva emissione della fattura. Il problema è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 528/2019 allegata a questo articolo. Vediamo nel merito i chiarimenti forniti.

Nel caso oggetto di interpello, una società per documentare le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo cliente, alla fine di ciascun mese emette una fattura elettronica che viene riscossa "30 giorni data fattura fine mese" o, comunque, "xx giorni data fattura fine mese" e che trasmette mediante Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, ovvero in tempo utile per la liquidazione dell'imposta relativa al mese precedente. L'ipotesi prospettata dall'istante è la seguente

  • prestazioni eseguite dal 1° al 31 ottobre 2019;
  • pagamento "30 giorni data fattura fine mese";
  • fattura c.d. anticipata datata 31 ottobre 2019 e trasmessa mediante SdI entro il 15 novembre 2019;
  • imposta inserita nel calcolo della liquidazione periodica Iva del mese di ottobre 2019. 

La società istante che ha presentato l'interpello ha chiesto nell'esempio sopra riportato, entro quale data va trasmessa mediante SdI la fattura e quale violazione si intende commessa e, quindi, quale sanzione sarebbe applicabile, in caso di fattura emessa successivamente al termine di cui sopra, ma non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fine mese riportata sulla fattura. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 21 del Decreto IVA (DPR 633/72) è stato modificato dal collegato fiscale 2019 in base al quale con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019:

  • la fattura deve contenere l'indicazione della "data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura";
  • la possibilità di emettere la fattura "entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando che per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

Con riferimento alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale è che il momento di effettuazione dell'operazione è quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".
Quindi, la documentazione dell'operazione:

  1. se non è contestuale - entro le ore 24 del medesimo giorno può avvenire nei dodici giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione;
  2. in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di specie però non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, da intendersi come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese "per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta", posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora  effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di una "fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file.
La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.
Così, riprendendo l'esempio formulato dall'istante, nel caso di prestazioni eseguite dal 1° al 31 ottobre 2019, la fattura datata 31 ottobre 2019, con pagamento "30 giorni data fattura fine mese", andava trasmessa entro il 12 novembre 2019 (dodicesimo giorno successivo). 

E fin qua tutto chiaro. Ma se la fattura viene emessa tardivamente? La mancata emissione della fattura nel termine predetto derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

a) "fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato" con un minimo di 500 euro;
b) "da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo".

Si segnala che la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione
del tributo rientra tra le violazioni c.d. formali, ovvero tra le inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.

Nell'ipotesi prospettata, in cui la fattura tardiva viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l'imposta viene correttamente liquidata non ricorre l'esimente invocata dall'istante, che è invece prevista - per le sole violazioni c.d. meramente formali. Dal 30 settembre 2019, in base all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997,  l'eventuale violazione è sanzionabile "da euro 250 a euro 2.000" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento pperoso. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/01/2020


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