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Sismabonus: chiarimenti sulle detrazioni

Sono numerosi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al sisma bonus nella Risposta all'interpello 5 del 17 gennaio 2020 allegato a questo articolo. Si ricorda che il sismabonus consiste nella detrazione al 75%-85% nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e vale anche per gli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato  mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.

La società che ha presentato interpello svolge prevalentemente l'attività di "servizi forniti da revisori contabili" e intende realizzare unità immobiliari risultanti da demolizione e ricostruzione di preesistenti edifici per il tramite di una costituenda partecipata di cui deterrà una quota probabilmente maggioritaria. Le disposizioni normative prevedono la possibilità che gli acquirenti degli immobili oggetto di ristrutturazione cedano la propria detrazione all'impresa che ha realizzato la costruzione. Ad avviso dell'istante, alcuni aspetti della citata normativa non sarebbero definiti e ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate.

Entrando nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • per gli acquirenti è possibile fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente". La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. (si ricorda che la qualificazione di un'opera edilizia spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica).
  • è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Inoltre, è necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato e pertanto, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Ciò considerato, se a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cuiquesti sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. La detrazione di cui al comma 1-septies del citato articolo 16, del decreto legge, n. 63 del 2013 non sia condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto. In tal caso è comunque necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.
  • non è obbligatorio ai fini della detrazione, l'effettuazione da parte dell'acquirente di un pagamento con bonifico bancario o postale.
  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere effettuata nei confronti dell'impresa costruttrice ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per "altri soggetti privati" devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e che la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria. Ad esempio la detrazione potrà essere ceduta, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.  Ne consegue che non sussistono ostacoli alla cedibilità, successiva alla prima, del credito in esame alla società istante o alle persone fisiche che dovessero entrare a far parte della compagine societaria della newco, nel momento in cui i richiamati soggetti dovessero acquisire la partecipazione descritta nella newco

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/01/2020


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