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Amministratore: l'incarico può essere dato ad una società

Sulla base di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, oramai è pacifico che una società possa essere amministrata da un’altra società. La società che amministra deve a tal proposito

  1. nominare un proprio amministratore
  2. fornirgli apposita delega.

E’ stato chiarito in un interpello della DRE Lombardia che il compenso che la società che amministra riceve, deve andare per competenza. I compensi ricevuti dalla società amministrante, deductis impensis per l’amministrazione, devono essere poi corrisposti all’amministratore delegato dalla società mandataria.
Tale ultima corresponsione è ovviamente regolata dal principio di cassa allargata o di cassa se l’amministrazione è svolta da soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo (tipico esempio, i commercialisti).
Nell’interpello della DRE viene chiarito che in questo caso non vi è interposizione fittizia ex art 37, comma 3 del DPR 600/73.
Le società che hanno come oggetto proprio dell’attività l’amministrazione di società terze, ovviamente seguendo lo schema negoziale esaminato dalla DRE Lombardia, dovrebbero anche esse essere escluse dall’interposizione fittizia.
La tassazione finale resta quindi in capo all’amministratore delegato che amministra per conto della mandataria la mandante. Nessuna elusione del principio di cassa degli amministratori viene attuata in quanto i compensi, deductis impensis, sono tassati in capo alle persone fisiche per cassa allargata.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/01/2020


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