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Fatturazione elettronica 2018: chiarimenti sulle modalità di registrazione

Tra proroghe annunciate e poi ritirate, ancora dubbi da una parte e chiarimenti dall'altra sulla fatturazione elettronica, in un susseguirsi di quesiti e risposte sfociato nella recente circolare 13/2018. In una delle domande, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal 1° luglio 2018, le stesse dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

Le Entrate hanno ribadito come le varie norme contenute nella Legge 205/2017 - fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 - non hanno inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute prevsite nel Testo Unico IVA (art. 23 e 25 del d.P.R. 633/72).
Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse nei vari documenti di prassi.

Inoltre, con specifico riferimento alla registrazione degli acquisti, vista la natura della fattura elettronica transitato tramite SdI (Sistema di Interscambio) - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - l'amminsitrazione finanziaria ha chiarito che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza, ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/09/2018


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