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Regime forfetario, domanda per le agevolazioni previdenziali all'Inps

L’Inps, con la circolare n. 29 di ieri 10 febbraio, è intervenuta a chiarire le modalità di opzione per il regime contributivo agevolato riservato ai soggetti che adotteranno il nuovo regime fiscale forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). In base a quanto previsto dalla legge 190/2014, infatti, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al nuovo regime fiscale agevolato possono optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. In tal caso, la contribuzione dovuta alle Gestioni Artigiani e Commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990. A seguito dell’opzione il contribuente non è, dunque, obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare all’Inps.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 11/02/2015


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