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Sanzioni per visto di conformità infedele sulla dichiarazione IVA 2017

Il visto di conformità sulla dichiarazione IVA risulta necessario per poter procedere alla compensazione del credito IVA superiore a 15.000,00 Euro annui. Ma quali sono le sanzioni nel caso in cui sia infedele? Le sanzioni sono disciplinate nel decreto legislativo 241/97 (articolo 39 comma1, lett.a ) in base al quale ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione in maniera infedele si applica la sanzione amministrativa da 258,00 euro a 2.582,00 euro.

In particolare:

  1. La violazione è punibile a condizione che sia stata attivata la procedura di liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 o il controllo ex artt. 54 ss. del D.P.R. 633/72, o il controllo di cui agli artt. 36-ter ss. del D.P.R. 600/73. Inoltre, non deve trovare applicazione l’art. 12-bis del D.P.R. 602/73, quindi che, ai fini dell’iscrizione a ruolo, l’importo non sia inferiore a 10,33 euro.
  2. In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni.
  3. Per le violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione della facoltà di rilasciare il visto e l’asseverazione.
  4. Il CAF per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato in via solidale con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.
  5. La definizione agevolata della sanzione ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 472 del 1997 non impedisce l’applicabilità della sospensione o dell’inibizione.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/02/2017


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