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IMU TASI 2017: risoluzione MEF sulle aliquote

Con la risoluzione 2/D il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito indicazioni sull’IMU e la TASI. In particolare, era stato chiesto al MEF se nonostante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dalla Legge di stabilità 2016 e prorogato anche per il 2017 fosse possibile:

  • una diminuzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7
  • con corrispondente aumento dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
  • fermi restando i limiti di legge.

In particolare, è stata ipotizzata una riduzione dell’attuale aliquota dell’IMU dal 10 per mille al 7,6 per mille, deliberando al contempo, per le stesse categorie catastali, l’applicazione dell’aliquota TASI, attualmente fissata allo zero per mille, al 2,4 per mille.
IL MEF ha ricordato che:

  • l’automatica sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote applicabili per l’anno 2015 riguarda tutte le manovre che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo di norme di favore, come avviene ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione.
  • Per la TASI è prevista l'aliquota di base pari all'1 per mille, riducibile dal comune fino all'azzeramento
  •  la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille.
  • laddove l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. Nell’ipotesi di mancato invio della delibera di individuazione della percentuale entro il termine previsto dalla legge ovvero nel caso di mancata determinazione della stessa, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Con riferimento allo specifico quesito proposto, si ritiene che la manovra ipotizzata comporterebbe con evidenza un aggravio della pressione fiscale per gli occupanti degli immobili. La manovra ipotizzata, per poter essere attuata e ritenersi rispettosa delle disposizioni di legge sopra citate, dovrebbe espressamente prevedere

  • per gli immobili locati, il mantenimento delle aliquote allo stato vigenti ovvero l’IMU al 10 per mille e la TASI azzerata;
  • per gli immobili non locati, l’aliquota IMU al 7,6 per mille e l’aliquota TASI al 2,4 per mille.

Altra soluzione percorribile potrebbe essere quella di assoggettare anche gli immobili dati in locazione alle nuove aliquote IMU (7,6 per mille) e TASI (2,4 per mille), con rinuncia però da parte del Comune alla TASI dovuta dagli occupanti. L’ente dovrebbe quindi prevedere per tali soggetti una specifica ipotesi di azzeramento dell’aliquota ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. Quest’ultimo comma infatti dispone che l’aliquota della TASI può essere differenziata “in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. Occorre però segnalare che detta manovra fiscale determinerebbe un risparmio di imposta per i proprietari degli immobili locati.
La risoluzione termina chiarendo che la manovra in esame non può essere adottata dai Comuni in applicazione dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, poiché le soluzioni prospettate non sono idonee ad assicurare la finalità voluta dal Legislatore, vale a dire la “salvaguardia degli equilibri di bilancio”


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 31/05/2017


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