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Farmacisti: Gestione Commercianti obbligatoria per il coadiutore

Il personale coadiutore non farmacista ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’Inps se partecipa al riparto dei redditi di impresa , e devono essere versati i relativi contributi . La corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza 17914/2017, l’orientamento assunto  fin  dal 2010 .

La Cassazione ha infatti altre volte confermato la tesi dell’Inps che con la circolare 163-1984  aveva affermato che i coadiutori familiari dei farmacisti non iscritti  ad altre casse  sono tenuti alla iscrizione Gestione degli esercenti attività commerciali in quanto le  farmacie sono attività  commerciali da cui conseguono redditi d’impresa;  i familiari coadiutori che ne beneficiano  sono obbligati a contribuire  all’assicurazione dei commercianti, posto  che collaborino all’attività con carattere di abitualità e prevalenza.

I farmacisti titolari della farmacia invece in quanto iscritti alla Cassa professionale non sono soggetti all'obbligo contributivo , ma devono comunque essere iscritti  come  titolare non attivo , meccanismo operativo necessario e propedeutico all'iscrizione dei coadiutori.
Con la sentenza 17914/2017 la  cassazione lavoro, riafferma  che la natura di impresa commerciale delle farmacie non esclude la  natura di professione liberale esercitata dal farmacista,  ma  ribadisce anche   la legittimità della procedura per cui  il titolare farmacista deve essere iscritto all’Inps come “titolare non attivo” , in quanto ciò permette l’attuazione dell’assicurazione nei confronti dei familiari coadiutori. Va ricordato infatti che  è il titolare della farmacia  il soggetto tenuto al versamento dei contributi a favore dei coadiutori, salvo l’eventuale esercizio della rivalsa. 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 28/07/2017


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