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Registri IVA senza stampa: le semplificazioni del Collegato fiscale

Formato elettronico valido per i registri IVA.
Sono considerati regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Questo quanto previsto dall’art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione) comma 6 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, dopo la sua conversione in legge, che così dispone: All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: «4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ».

Tale prescrizione è posta in specifica deroga al precedente comma 4-ter dell’articolo 14, ai sensi del quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

E' possibile quindi non procedere alla stampa dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, se il contribuente li ha tenuti aggiornati ed è in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un controllo fiscale.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/12/2017


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